Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per «film» o «opera cinematografica» si intende l'opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo o documentaristico, purché destinata al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
      2. Ai fini della presente legge, sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione italiani ed europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinano almeno il 90 per cento della propria produzione a una sola emittente. Ai produttori indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
      3. Ai fini della presente legge, per «intervallo naturale» di un programma si intende lo spazio che intercorre tra parti autonome di un programma nel caso in cui la struttura di questo le preveda, ovvero l'interruzione tra «tempi» stabilita esclusivamente dall'autore dell'opera.